Egregio Conciliatore, Come noto a far data dal 20 marzo 2011 è diventato obbligatorio rivolgersi ad un Organismo di Mediazione per tutte le controversie riguardanti le seguenti materie: - condominio - diritti reali - divisioni e successioni ereditarie - patti di famiglia – locazione - comodato - affitto di aziende - risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità - contratti assicurativi, bancari e finanziari. La figura del mediatore è quella di un professionista che presta la propria opera per un Organismo che agisce sotto il controllo e la vigilanza del Ministero della Giustizia. Tra i requisiti obbligatori per il Conciliatore, e di cui il responsabile del Registro deve verificare la sussistenza, vi è anche la stipula di una polizza da dichiararsi nel modello della domanda di iscrizione, che abbia un massimale di importo non inferiore a € 500.000,00 per le eventuali "conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione".
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ASSIPROFESSIONISTI
Dott. Attilio Steffano
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